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Domande frequenti (F.A.Q.)

La certificazione acustica riguarda una molteplicità di casi in edilizia, di civile abitazione ma non solo: spesso emergono dubbi, perplessità e curiosità che generano alcune domande ricorrenti.

D: Il DPCM 5/12/1997 è ancora valido?
R: Ad oggi il DPCM 5/12/1997, Decreto che specifica i valori di isolamento ai rumori da rispettare in opera, non è stato abrogato.
Il Decreto resta in vigore e gli edifici devono essere costruiti rispettando i limiti in esso definiti.
La legge Comunitaria infatti indica solo che il DPCM 5/12/1997 non trova applicazione nei rapporti tra privati. Niente viene specificato in merito ai rapporti tra costruttori e Pubblica Amministrazione.
Le Amministrazioni Comunali quindi devono richiedere la certificazione del rispetto dei limiti di legge al titolare del permesso di costruire.
Si evidenzia che se il Comune non farà tale richiesta, con una certa probabilità gli acquirenti di immobili che riscontreranno difformità nell’isolamento dai rumori nei propri appartamenti cercheranno di rivalersi sull’Ente pubblico.
Il rispetto delle prescrizioni di legge dovrà essere certificato dal titolare del permesso di costruire preferibilmente mediante misure fonometriche a fine lavori, eseguite da un tecnico competente in acustica ambientale, e non con una semplice autocertificazione.
Rimane di fondamentale importanza anche l’esecuzione del progetto acustico previsionale, precedente all’inizio dei lavori, per verificare la validità delle stratigrafie e dei sistemi costruttivi previsti nel progetto architettonico.
È inoltre importante evidenziare che il comma 5 specifica che il DPCM 5/12/1997 non trova applicazione nei rapporti tra privati ferma restando però “la corretta esecuzione dei lavori a regola d’arte asseverata da un tecnico abilitato”: questa frase può prestarsi a molteplici interpretazioni …
Ci limitiamo a sottolineare che la “regola d’arte” citata, considerato l’argomento trattato dal comma 5, deve essere riferita all’esecuzione di interventi volti al conseguimento delle prescrizioni di isolamento acustico specificate nel DPCM 5/12/1997.
Il termine “esecuzione dei lavori” inoltre può essere esteso all’intero processo costruttivo e non alla sola posa dei materiali. Pertanto può includere, oltre alla costruzione dell’immobile, anche la progettazione acustica previsionale, il controllo di posa in corso d’opera e le verifiche fonometriche conclusive.
Infine si ricorda che con l'approvazione della Comunitaria 2009 il Governo avrebbe un'ulteriore proroga, fino al 30 luglio 2010, per definire un nuovo regolamento in materia... proroga che è scaduta e con essa anche lo stop assoluto al DPCM 5/12/1997: in attesa dunque di novità.


 

D: Cosa è la "regola dell'arte"?

R: Sono quelle norme - vigenti al momento in cui la prestazione è resa - in relazione al momento in cui è stata eseguita l’opera.  Le regole dell'arte non vanno intese in modo assoluto, con riferimento cioè ai criteri della tecnica e con portata invariabile; esse devono invece adeguarsi alle esigenze e agli scopi cui l'opera è destinata secondo la sua funzione tipica, ed a quegli altri risultati che siano stati menzionati o siano impliciti nel contratto come elementi rilevanti. (in tal senso Cass. n. 5694/1979).

Quali potrebbero essere le regole dell’arte per l'isolamento acustico degli edifici e sui requisiti acustici passivi? Ne indichiamo alcune, senza alcuna pretesa di completezza:
a) le Norme UNI in materia di acustica edilizia
b) le regole indicate dalla letteratura tecnica, in particolare dei paesi comunitari
c) le stesse regole del DPCM 5/12/1997


D: Chi è il tecnico competente in acustica ambientale?
R: La figura del Tecnico competente è definita dalla Legge 447 del 1995, Legge quadro sull’inquinamento acustico. (art. 2, commi 6-7-8-9) e dal DPCM 31-03-1998 “Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del tecnico competente in acustica”.

Secondo quanto indicato dalla Legge 447-1995: “è definito tecnico competente la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le relative attività di controllo. Il tecnico competente deve essere in possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o del diploma universitario ad indirizzo scientifico ovvero del diploma di laurea ad indirizzo scientifico”.
Inoltre “l'attività di tecnico competente può essere svolta previa presentazione di apposita domanda all'assessorato regionale competente in materia ambientale corredata da documentazione comprovante l'aver svolto attività, in modo non occasionale, nel campo dell'acustica ambientale da almeno quattro anni per i diplomati e da almeno due anni per i laureati o per i titolari di diploma universitario.

Il DPCM 31-03-1998 riporta che “la domanda deve essere presentata all'assessorato preposto all'ambiente della regione di residenza” e che “La regione equipara il riconoscimento effettuato da altre regioni e permette, sul proprio territorio, l'esercizio dell'attività di tecnico competente ai possessori dei relativi attestati”.