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La certificazione acustica riguarda una molteplicità di casi in edilizia, di civile abitazione ma non solo: spesso emergono dubbi, perplessità e curiosità che generano alcune domande ricorrenti.
D: Il DPCM 5/12/1997 è
ancora valido?
R: Ad oggi il DPCM 5/12/1997, Decreto che specifica i valori di
isolamento ai rumori da rispettare in opera, non è stato abrogato.
Il Decreto resta in vigore e gli edifici devono essere costruiti
rispettando i limiti in esso definiti.
La legge Comunitaria infatti indica solo che il DPCM 5/12/1997 non
trova applicazione nei rapporti tra privati. Niente viene
specificato in merito ai rapporti tra costruttori e Pubblica
Amministrazione.
Le Amministrazioni Comunali quindi devono richiedere la
certificazione del rispetto dei limiti di legge al titolare del
permesso di costruire.
Si evidenzia che se il Comune non farà tale richiesta, con una certa
probabilità gli acquirenti di immobili che riscontreranno difformità
nell’isolamento dai rumori nei propri appartamenti cercheranno di
rivalersi sull’Ente pubblico.
Il rispetto delle prescrizioni di legge dovrà essere certificato dal
titolare del permesso di costruire preferibilmente mediante misure
fonometriche a fine lavori, eseguite da un tecnico competente in
acustica ambientale, e non con una semplice autocertificazione.
Rimane di fondamentale importanza anche l’esecuzione del progetto
acustico previsionale, precedente all’inizio dei lavori, per
verificare la validità delle stratigrafie e dei sistemi costruttivi
previsti nel progetto architettonico.
È inoltre importante evidenziare che il comma 5 specifica che il
DPCM 5/12/1997 non trova applicazione nei rapporti tra privati ferma
restando però “la corretta esecuzione dei lavori a regola d’arte
asseverata da un tecnico abilitato”: questa frase può prestarsi a
molteplici interpretazioni …
Ci limitiamo a sottolineare che la “regola d’arte” citata,
considerato l’argomento trattato dal comma 5, deve essere riferita
all’esecuzione di interventi volti al conseguimento delle
prescrizioni di isolamento acustico specificate nel DPCM 5/12/1997.
Il termine “esecuzione dei lavori” inoltre può essere esteso
all’intero processo costruttivo e non alla sola posa dei materiali.
Pertanto può includere, oltre alla costruzione dell’immobile, anche
la progettazione acustica previsionale, il controllo di posa in
corso d’opera e le verifiche fonometriche conclusive.
Infine si ricorda che con l'approvazione della Comunitaria 2009 il
Governo avrebbe un'ulteriore proroga, fino al 30 luglio 2010, per
definire un nuovo regolamento in materia... proroga che è scaduta e
con essa anche lo stop assoluto al DPCM 5/12/1997: in attesa dunque
di novità.
D: Cosa è la "regola dell'arte"?
R: Sono quelle norme - vigenti al momento in cui la prestazione è resa - in relazione al momento in cui è stata eseguita l’opera. Le regole dell'arte non vanno intese in modo assoluto, con riferimento cioè ai criteri della tecnica e con portata invariabile; esse devono invece adeguarsi alle esigenze e agli scopi cui l'opera è destinata secondo la sua funzione tipica, ed a quegli altri risultati che siano stati menzionati o siano impliciti nel contratto come elementi rilevanti. (in tal senso Cass. n. 5694/1979).
Quali potrebbero essere le regole dell’arte per
l'isolamento acustico degli edifici e sui requisiti acustici passivi? Ne
indichiamo alcune, senza alcuna pretesa di completezza:
a) le Norme UNI in materia di acustica edilizia
b) le regole indicate dalla letteratura tecnica, in particolare dei
paesi comunitari
c) le stesse regole del DPCM 5/12/1997
D: Chi è il tecnico
competente in acustica ambientale?
R: La figura del Tecnico competente è definita dalla Legge 447 del
1995, Legge quadro sull’inquinamento acustico. (art. 2, commi
6-7-8-9) e dal DPCM 31-03-1998 “Atto di indirizzo e coordinamento
recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del tecnico
competente in acustica”.
Secondo quanto indicato dalla Legge 447-1995: “è definito
tecnico competente la figura professionale idonea ad effettuare le
misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle
vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le
relative attività di controllo. Il tecnico competente deve essere in
possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico
o del diploma universitario ad indirizzo scientifico ovvero del
diploma di laurea ad indirizzo scientifico”.
Inoltre “l'attività di tecnico competente può essere svolta
previa presentazione di apposita domanda all'assessorato regionale
competente in materia ambientale corredata da documentazione
comprovante l'aver svolto attività, in modo non occasionale, nel
campo dell'acustica ambientale da almeno quattro anni per i
diplomati e da almeno due anni per i laureati o per i titolari di
diploma universitario.”
Il DPCM 31-03-1998 riporta che “la domanda deve essere
presentata all'assessorato preposto all'ambiente della regione di
residenza” e che “La regione equipara il riconoscimento effettuato
da altre regioni e permette, sul proprio territorio, l'esercizio
dell'attività di tecnico competente ai possessori dei relativi
attestati”.